Se nell’arco di un anno vengono commesse almeno tre infrazioni al Codice della Strada per ciascuna delle quali è prevista la perdita di 5 punti, diviene obbligatoria la revisione della patente di guida (anche se il punteggio non è stato completamente azzerato).
Nel caso in esame Tizio nel corso di un anno, era incappato in tre contravvenzioni che prevedevano ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti, e pertanto si era visto recapitare il provvedimento del Ministero dei Trasporti che gli imponeva di sottoporsi entro 30 giorni alla revisione della patente di guida.
A quel punto Tizio si rivolgeva al Giudice di pace lamentando che tale provvedimento non era legittimo in quanto il Ministero dei Trasporti mai gli aveva comunicato la perdita di punteggio, copme previsto dall’art. 126 bis del Codice della Strada.
Il Giudice di pace dava ragione a Tizio, e così anche il Tribunale presso cui il Ministero dei Trasporti aveva impugnato la decisione.
La vicenda è approdava avanti la Corte di Cassazione la quale ha ribaltato la decisione assunta dal Tribunale.
Sostanzialmente la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 11.12.2000 n. 28298 afferma che, sebbene sia vero che l’art. 126 bis del codice della strada impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio all’interessato, aggiunge però che esso «prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri», e pertanto «ogni persona alla quale è stata contestata un’infrazione e che ovviamente ben conosce l’esito della contestazione stessa ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero».
Peraltro aggiunge che tale comunicazione ha una mera funzione informativa, che quindi ben può e deve essere supplica dall’automobilista al corrente del fatto che gli è stata comminata una sanzione comportante la perdita di punteggio.
Nel caso in esame, anche se all’automobilista fosse stata previamente comunicata la decurtazione dei punti, questi non poteva porvi rimedio con i corsi di recupero (visto che in questo specifico caso la revisione non è collegata all’azzeramento del punteggio), ma la decisione ha una grande importanza per l’automobilista che ha subito importanti decurtazioni, potendo iscriversi ai corsi di recupero per rimpinguare il suo punteggio ed evitarne l’azzeramento, con la conseguente revisione della patente.
In sintesi la Cassazione afferma che la mancata comunicazione da parte del Ministero dei Trasporti della perdita del punteggio, è irrilevante ai fini delle conseguenze derivanti dall’esaurimento dei propri punti (ossia obbligo di revisione della patente), e pertanto è onere di ciascun automobilista controllare la situazione dei propri punti, non potendo poi lamentarsi di non avere approfittato dei corsi di recupero sol perchè non notiziato dal Ministero dei Trasporti delle decurtazioni subite, circostanza che ogni automobilista può verificare in qualunque momento.