Il 5 ottobre 2020 il Garante della Privacy, per la prima volta dalla riforma Europea sulla tutela dei dati personali, ha divulgato un documento contenente una serie di risposte alle domande più frequenti che ci si pone in tema di installazione di sistemi di videosorveglianza.
Innanzitutto è consentita l’installazione di impianti di videosorveglianza effettuate da privati finalizzati a monitorare la propria proprietà, a scopo di sicurezza.
E’ tuttavia necessario che l’angolo visuale sia tale da riprendere solo la propria proprietà esclusiva, non potendo invece riprendere non solo aree di proprietà di terzi, ma neppure aree comuni (quali cortili, atri, scale, ecc) o aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
Le telecamere installate presso la propria abitazione per scopi di controllo e/o sicurezza non rientrano nel Regolamento (e quindi sono esclusi dagli obblighi in esso previsti).
Naturalmente se però nella propria abitazione lavorano altre persone (persone di servizio, badanti, baby sitter, ecc.) queste debbono essere informate della presenza della videosorveglianza, e comunque non possono essere installare laddove ledano la dignità delle persone, quali ad esempio bagni o spogliatoi.
Infine il proprietario è responsabile della custodia dei dati, dovendo adottare misure di sicurezza tali da impedire che tali immagini vengano diffuse o carpite illegittimamente.
Se l’installazione avviene nei condomini occorre che sia preceduta da una delibera condominiale approvata secondo le maggioranze di cui all’art. 1136 c. 2° c.c., ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dello stabile.
La presenza dell’impianto dovrà essere segnalato con appositi cartelli e le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato, generalmente non superiore alle 72 ore, ma comunque mai superiore a 7 giorni.
Responsabile sarà l’amministratore condominiale.