La Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza (del 09/02/2021, n.3023) ha stabilito che responsabile dei danni cagionati dalla fauna selvatica è la Regione, in quanto ente pubblico proprietario degli animali e perché, in base alla Legge n. 157 del 1992,gli animali selvatici rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidati alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.
Pertanto se si subisce un danno ad opera di una animale selvatico (tipico caso quello in cui l’animale provochi un incidente stradale) la richiesta di risarcimento danni andrà indirizzata alla Regione ove è avvenuto il fatto, e tale Ente sarò l’unico che potrà essere chiamato a risponderne davanti ad un Giudice, anche se avesse delegato ad altri Enti (come avviene talvolta a favore delle Province), la gestione della fauna e il compito di adottare misure che avrebbero dovuto impedire i danni, in quanto la Regione resta sempre titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, e delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Naturalmente il danneggiato avrà comunque l’onere di provare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesione (ossia che l’evento sia stato provocato dal comportamento dell’animale e ad esso imputabile), mentre la Regione potrà liberarsi da ogni responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.