Il Dominio altro non è che un indirizzo WEB in formato alfabetico, che consente di raggiungere un sito web, ossia un insieme di pagine con i più disparati contenuti.
Nel corso degli ultimi anni il Domain Name ha acquisito sempre più importanza in quanto capace di “indirizzare” gli utenti del WEB verso taluni siti piuttosto che altri, tanto da assumere un proprio valore economico, che dipende da diversi fattori: la semplicità del nome, la facilità di memorizzazione, il traffico che in passato ha originato, la tipologia di estensione, il page rank, ecc.
A seguito di ciò hanno iniziato a diffondersi contratti aventi ad oggetto la compravendita di Domini internet, talvolta da parte di soggetti che professionalmente creano e registrano Domain Name con il solo scopo di venderli a terzi.
Tale contratto è perfettamente legittimo e consiste in una semplice scrittura privata con cui si trasferisce da un soggetto all’altro la titolarità, e quindi il diritto ad utilizzare tale dominio.
Una volta concluso il contatto l’avvenuta transazione deve essere comunicata al servizio di hosting che provvederà a cambiare la titolarità, e pertanto sarà il nuovo titolare che, alla scadenza della registrazione, dovrà preoccuparsi di rinnovarla.
Profili di complessità sono legati soprattutto a questioni inerenti la violazione dei diritti di marchio o concorrenza sleale.
E’ bene sapere che il dominio è oggi considerato come un segno distintivo, e parificato sostanzialmente ad un marchio (ossia il segno che contraddistingue il prodotto e lo ricollega ad un determinato imprenditore) tanto che non è possibile registrare un dominio che sia identico o molto simile ad un marchio già registrato, in quanto ciò è considerata una vera e propria contraffazione del marchio in quanto permette di ricollegare l’attività pubblicizzata dal titolare del Dominio a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà di quest’ultimo.
Tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che il principio di cui sopra valga solo quando ciò determini una reale confondibilità dei prodotti o servizi offerti.
Infatti tale sentenza afferma che “…il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il domain name, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi, fermo restando che incombe su colui che chiede la tutela ultra-merceologica del marchio l’onere di provare la rinomanza e la notorietà del medesimo, atteso che non puo’ ritenersi che ogni marchio sia accompagnato dalla presunzione di rinomanza e notorietà” (sentenza 18.08.17 n. 20189).
Se infatti colui che ha registrato il Domain Name svolge un’attività completamente diversa e non in concorrenza o affine rispetto a quella esercitata dal titolare del marchio, non sorge alcun problema ad utilizzare un dominio simile.
La linea di confine però non sempre è chiara.
Nel caso di marchi “celebri” il pericolo di contraffazione è valutato in modo più ampio, in quanto il giudizio di “affinità” deve tenere conto del fatto che un consumatore medio potrebbe attribuire al titolare del marchio anche la fabbricazione di prodotti diversi da quelli usualmente commercializzati.
La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso simile, ossia di marchio “forte”, e ha stabilito che “… la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poichè permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio…” (il caso esaminato riguarda l’uso del Dominio GRAZIA.NET che entrava in conflitto con un marchio “forte”, ossia la pubblicazione GRAZIA, , tanto più che l’obiettivo di riferimento dei due marchi era lo stesso, ossia pubblicazioni destinate ad un pubblico femminile) (Sentenza 21.02.20 n. 4721).