La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa il 17.09.2021 n. 25222 ha stabilito che il verbale di contestazione dell’infrazione di eccesso di velocità rilevata mediante autovelox deve, a pena di nullità, indicare specificatamente gli estremi del decreto con il quale il Prefetto territorialmente competente ha consentito l’uso di tale apparecchio su tale tratto di strada.
Infatti l’art. 4 c. 1 della L. 168/2002, stabilisce che, mentre sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali possono essere generalmente utilizzati i sistemi di rilevazione automatica della velocità, sulla strade extraurbane secondarie e su quelle urbane di scorrimento l’uso di autovelox deve essere autorizzato con decreto del Prefetto che stabilisce il tratto sul quale poterlo installare.
La Suprema Corte ha quindi concluso che, laddove il verbale di contestazione dell’infrazione non indichi gli estremi di tale decreto, vi è un vizio di motivazione che viola il diritto di difesa dell’automobilista, e pertanto tale verbale merita di essere annullato.