Nei contratti di assicurazione pluriennali, laddove l’assicurato non sia puntuale nei pagamenti delle rate di premio successive alla prima, la compagnia risponde comunque degli eventi che si sono verificati sino a 15 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento, perché la copertura assicurativa subisce una sorta di “proroga” per tale periodo prevista dall’art. 1901 del codice civile, che le imprese assicuratrice già considerano nel calcolare l’importo del premio proposto ai loro clienti.
Decorso 15 giorni dalla scadenza, se l’assicurato non paga il premio, il contratto entra in una fase di quiescenza, e laddove il premo non venga poi pagato e la compagnia assicurativa non agisca per ottenerne il pagamento, dopo 6 mesi si risolve.
In questo periodo di quiescenza, qualora l’evento si verifichi, ossia il danno coperto da polizza si produca, la compagnia assicurativa non è tenuta ad indennizzarlo.
Ma cosa succede se durante il periodo di quiescenza si verifichi l’evento e l’assicurato, subito dopo, provveda a pagare il premio che l’assicuratore incassi senza nulla eccepire ??
Tale tardivo pagamento, a fronte del silenzio dell’assicuratore che si limita ad incassare il premio, vale a sanare la morosità e quindi ad obbligare la compagnia assicurativa a risarcire il danno??
La si può interpretare come una rinuncia tacita dell’assicurazione a fare valere la sospensione ??
Fino a qualche anno fa la risposta era positiva: in tale caso la compagnia assicurativa doveva risarcire il danno.
Tuttavia nel tempo tale indirizzo è cambiato e anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito tale mutato orientamento.
Infatti la Suprema Corte con ordinanza n. 38216 del 3 dicembre 2021 ha ribadito che, anche nel caso in cui l’assicuratore accetti il pagamento tardivo del premio senza nulla obiettare, questo non comporta una sua tacita rinuncia alla sospensione del contratto.
Questo comporta che i sinistri che si sono verificati nel periodo tra la data della sospensione del contratto (ossia dopo 15 giorni dalla scadenza della rata di premio) e quella del pagamento tardivo del premio, non sono coperti dalla polizza e l’assicurazione non sarà tenuta ad indennizzarli.